Lo sconto fiscale è in vigore dal 1° gennaio ma mancano conferme su aspetti chiave come i beneficiari, gli edifici coinvolti e le tipologie di interventi ammessi
di Cristiano Dell’Oste , Saverio Fossati
3′ di lettura
Lo sconto fiscale c’è, le istruzioni no. Il bonus facciate del 90% è in vigore dallo scorso 1° gennaio. Ma il ritardo del Fisco nel fornire le indicazioni applicative – unito a un testo di legge poco comprensibile – sta bloccando molti cantieri. Partendo dalle istruzioni emanate dalle Entrate in oltre 20 anni di bonus casa, comunque, si può tentare di mettere qualche punto fermo.
1. Quali lavori sono agevolati. La legge (commi da 219 a 224 dell’articolo 1 della legge 160/2019) cita gli interventi «finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna», compresi «quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna». Inoltre, aggiunge che sono premiati solo i lavori «su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».
È probabile, quindi, che siano esclusi un intervento di sola sostituzione delle grondaie o il rifacimento di una terrazza a copertura di un edificio. Idem per una semplice rimozione di cavi posti in facciata. Ma se lo stesso inserimento dei cavi “sotto traccia” fosse parte di un intervento di rifacimento dell’intonaco lo si dovrebbe agevolare con il 90%, secondo i princìpi collaudati delle Entrate (il lavoro “superiore” attrae anche quelli minori).
Più difficile è capire quale sia la «facciata esterna». La facciata sul retro non dovrebbe essere esclusa dal bonus (è pur sempre “esterna”),
ma che dire delle facciate che circondano un cortile chiuso? O un cavedio?
2. Il cappotto termico. Se i lavori sulla facciata (esclusa tinteggiatura e pulitura) sono influenti dal punto di vista termico o interessano più del 10% dell’intonaco, bisogna rispettare i requisiti di isolamento termico richiesti dai Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e 26 giugno 2015. In pratica, serve un cappotto termico che – se non addirittura il bonus facciate – potrebbe avere l’ecobonus (al 65% o al 70%) o la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni (che non richiede requisiti di efficienza energetica). Nella scelta, non va dimenticato che l’ecobonus può essere ceduto al fornitore o – per i soli lavori oltre 200mila euro che coinvolgono anche la caldaia – essere trasformata in sconto in fattura.
Occorrerà quindi un attento calcolo delle convenienze, soprattutto nei casi in cui si devono mettere sul piatto della bilancia gli oneri finanziari di un prestito bancario.
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