26 ottobre 2005
L’introduzione nel nostro ordinamento dei Patrimoni e dei Finanziamenti Destinati ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-bis e seguenti Cod.Civ., ha fatto nascere un ampio dibattito interdisciplinare sulle caratteristiche peculiari e distintive dei due nuovi istituti
Il dibattito ha riguardato, naturalmente, anche gli aspetti inerenti la loro rilevazione e rappresentazione in bilancio, di competenza dell’OIC, dibattito che evidenzia ancora incertezze dottrinarie.
L’OIC, nel segnalare l’esistenza di tale dibattito intende con il presente documento individuare le soluzioni tecniche più appropriate con riferimento alla disciplina positiva così come oggi formulata riservandosi, eventualmente, di ritornare sul tema in caso di modifiche future della stessa.
L’ambito di applicazione del presente documento è circoscritto, è bene sottolinearlo, alla sola disciplina codicistica in materia di contabilità e bilancio; esulano dalle finalità di questo Principio i problemi che si porranno a seguito dell’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, tematiche sulle quali l’OIC si potrà esprimere in futuro.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
24 gennaio 2007
Il presente Principio ha lo scopo di definire le regole tecnico-contabili da applicare nella redazione dei diversi bilanci e situazioni patrimoniali caratteristici del procedimento di fusione, interpretando quanto previsto dalla normativa del Codice Civile (artt. 2501-2505 quater).
Tale normativa, allo stato attuale, non prevede una disciplina specifica e quindi un differente trattamento contabile per le operazioni di fusione fra società assoggettate ad un comune controllo (riorganizzazioni) rispetto alle fusioni fra terzi indipendenti, e pertanto il presente Principio è applicabile ad entrambe le fattispecie.
Il presente Principio non tratta la tematica relativa alla determinazione del rapporto di cambio ed inoltre non è applicabile alle operazioni di fusione fra soggetti i cui bilanci rientrano nell’ambito di applicazione degli International Financial Reporting Standards (IFRS).
(Fonte e rimando: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
25 giugno 2008
Lo scopo del presente documento è quello di individuare il tipo e le caratteristiche dei bilanci ed altri documenti contabili previsti da quelle disposizioni e di stabilire quali siano i loro criteri di redazione.
Si tratta dei seguenti documenti contabili: rendiconto della gestione degli amministratori; situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società; bilanci intermedi o annuali di liquidazione e loro allegati; bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.
Il documento riguarda in via principale e diretta la liquidazione volontaria delle società di capitali e, dunque, in generale la disciplina contenuta negli articoli da 2484 a 2496 del codice civile, anche se le specifiche disposizioni riferite ai documenti contabili della liquidazione sono contenute solo negli artt. 2487-bis, 2490, 2491, 2492 e 2493.
Ma il documento riguarda anche i bilanci di liquidazione redatti dalle società lucrative di persone e dalle società cooperative, dovendosi applicare ad esse, direttamente in forza dei richiami di legge, o per analogia, la disciplina dei bilanci contenuta nelle norme sopra menzionate.
Il presente documento, inoltre, è destinato specificamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile ed ai principi contabili nazionali. Le linee guida contenute nel documento possono essere seguite anche dalle imprese di assicurazione compatibilmente con la normativa speciale di settore dettata dal Codice delle Assicurazioni.
Tuttavia, anche le società italiane che redigono i bilanci con i principi contabili internazionali, ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606/2002 e del D.Lgs. n. 38/2005 sono obbligate, al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., ad applicare le disposizioni sulla liquidazione del codice civile; anche perché, come si è rilevato, nei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea non esiste alcun documento sui bilanci nella fase di liquidazione.
(Fonte e rimando: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
2 agosto 2011
Lo scopo del presente principio è quello di definire il trattamento contabile e l’informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito. Il documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da un’impresa che redige il proprio bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale.
Il principio contabile si applica nella redazione del bilancio d’esercizio di un’impresa debitrice e nella redazione del bilancio consolidato riferito a un gruppo d’imprese, tenuto conto delle opportune rettifiche da consolidamento. Le indicazioni contenute nel principio si applicano anche per la redazione dei bilanci intermedi dell’impresa debitrice, compatibilmente alla struttura e al contenuto di tale bilancio.
Il presente principio si applica a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di approvazione del documento. E’ consentita un’applicazione anticipata.
Il presente documento è destinato specificatamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali. Il documento non si applica alle imprese che ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 devono o scelgono di applicare i principi contabili internazionali. Il documento non si applica, altresì, alle imprese che, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, seguono le disposizioni dettate dal titolo VIII del Codice delle Assicurazioni.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
7 febbraio 2013
Lo scopo del presente principio è di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi nel bilancio d’esercizio, nonché l’informativa da presentare nella nota integrativa.
Il Principio contabile disciplina il trattamento contabile dei certificati verdi distinguendo tra:
(a) Società che producono/importano energia elettrica da fonti non rinnovabili;
(b) Società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili;
(c) Società trader.
L’OIC 7 è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
7 febbraio 2013
Lo scopo del presente principio è di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra nel bilancio d’esercizio, nonché l’informativa da presentare nella nota integrativa.
Il Principio contabile disciplina il trattamento contabile delle quote di emissione distinguendo tra:
(a) Società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
(b) Società trader.
Il presente Principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
22 dicembre 2016
L’OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
22 dicembre 2016
L’OIC 10 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile, comma 1, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell’art 2435-bis del codice civile. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell’art 2435- ter del codice civile.
- L’art. 2423, comma 2, del codice civile stabilisce che: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
- Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91, con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria4 , la formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» costituisce la fedele traduzione dell’espressione «true and fair view» cui fa riferimento la IV Direttiva. Inoltre, secondo la stessa Relazione Ministeriale: «l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato».
- Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.
La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione di maggio 2005.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
- Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica”.
- Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alla composizione e agli schemi del bilancio di esercizio.
La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
- Il principio contabile OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Le rimanenze di magazzino nella legislazione civilistica”. 3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle rimanenze di magazzino.
La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione di maggio 2005.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
- Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica”.
- Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alla composizione e agli schemi del bilancio di esercizio.
22 dicembre 2016
L’OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
- Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Le immobilizzazioni materiali nella legislazione civilistica”. 3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle immobilizzazioni materiali.
PRESENTAZIONE L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l’“istituto nazionale per i principi contabili” ed ha le seguenti funzioni: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta. I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso due process di consultazione. In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, al parere dell’Agenzia delle Entrate, della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L’eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione dell’OIC 17 del settembre 2005, con riferimento al tema del bilancio consolidato, e la versione dell’OIC 21 del novembre 2005, limitatamente al tema del metodo del patrimonio netto, non più trattato nell’ambito dell’OIC 21 a partire dall’edizione dell’OIC 17 dell’agosto 2014.
22 dicembre 2016
L’OIC 18 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del maggio 2005.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
- Il principio contabile OIC 19 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “I debiti nella legislazione civilistica”.
- Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai debiti.
22 dicembre 2016
L’OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel giugno 2014 ed aggiornava la versione del novembre 2005.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
- Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. AMBITO DI
APPLICAZIONE
- Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Le partecipazioni nella legislazione civilistica”.
- Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle partecipazioni. Per le azioni proprie si seguono le disposizioni contenute nell’OIC 28 “Patrimonio netto”.
22 dicembre 2016
L’OIC 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel gennaio 2015 ed aggiornava la versione del maggio 2005.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
- Il principio contabile OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Gli strumenti finanziari derivati nella legislazione civilistica”.
- L’articolo 8 comma 4 g) del D.lgs. 139/2015 introduce il comma 16-bis all’articolo 16 del D.lgs. 173/1997 che stabilisce “fermo restando quanto disposto dal primo comma dell’articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del codice delle assicurazioni private”. Tale principio pertanto non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative.
- Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati. In particolare sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente principio: a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società; b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di fusione e scissione di società; c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.
- Il presente principio non tratta le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività finanziaria non derivata.
- Ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci; 5 b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
- In relazione ai contratti di cui al paragrafo 6, se la società segue una prassi di regolamento al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore, non può invocare l’aspettativa della consegna della merce (paragrafo 6c)) per non valutare il contratto come uno strumento finanziario derivato.
- Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 6, un’opzione (put o call) venduta, per l’acquisto o la vendita di merci, che dà diritto ad entrambe le parti di regolare il contratto al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari oppure che ha come sottostante merce facilmente liquidabile è da contabilizzarsi come fosse uno strumento finanziario derivato, anche se nella prassi la società procede alla consegna fisica della merce.
La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del maggio 2005.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO
- Il principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Le imposte sul reddito nella legislazione civilistica”.
- Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle imposte sul reddito.
22 dicembre 2016
L’OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
L’OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
22 dicembre 2016
L’OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:
- i cambiamenti di principi contabili;
- i cambiamenti di stime contabili;
- la correzione di errori;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
6 aprile 2006
Scopo di questo Principio è quello di definire i principi contabili per la presentazione e la redazione dei bilanci intermedi. Questi ultimi sono bilanci diversi dai bilanci d’esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine di esso. Pertanto i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti.
I bilanci intermedi sono redatti per:
— eventi particolari eccezionali espressamente disciplinati dal codice civile;
— utilità d’informazione;
— esigenza di dare pubblicità dell’andamento aziendale in corso d’anno.
Esulano infine da questo Principio contabile i bilanci annuali in fase di liquidazione previsti dall’art. 2490 c.c..
Il presente Principio contabile è volto alla generalità delle imprese, fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative relativamente ad imprese operanti in settori particolari, quali gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi, ecc.
(Fonte: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
22 dicembre 2016
L’OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
(Fonte e rimando: OIC – Organismo Italiano di Contabilità)
- Il principio contabile OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “Gli strumenti finanziari derivati nella legislazione civilistica”.
- L’articolo 8 comma 4 g) del D.lgs. 139/2015 introduce il comma 16-bis all’articolo 16 del D.lgs. 173/1997 che stabilisce “fermo restando quanto disposto dal primo comma dell’articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del codice delle assicurazioni private”. Tale principio pertanto non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative.
- Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati. In particolare sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente principio: a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società; b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda e le operazioni di fusione e scissione di società; c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.
- Il presente principio non tratta le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività finanziaria non derivata. 6. Ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci; 5 b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. 7. In relazione ai contratti di cui al paragrafo 6, se la società segue una prassi di regolamento al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce oggetto del contratto per poi rivenderla nel breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore, non può invocare l’aspettativa della consegna della merce (paragrafo 6c)) per non valutare il contratto come uno strumento finanziario derivato. 8. Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 6, un’opzione (put o call) venduta, per l’acquisto o la vendita di merci, che dà diritto ad entrambe le parti di regolare il contratto al netto sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari oppure che ha come sottostante merce facilmente liquidabile è da contabilizzarsi come fosse uno strumento finanziario derivato, anche se nella prassi la società procede alla consegna fisica della merce.