Il vademecum approfondisce gli aspetti relativi al dazio doganale temporaneo di 3 euro e alla nuova tassa di gestione di 2 euro, che entrerà a regime il prossimo 1° novembre
La Commissione Ue ha pubblicato questa settimana l’aggiornamento della guida operativa che chiarisce il funzionamento del dazio doganale temporaneo di 3 euro e della nuova tassa di gestione europea (Union handling fee) destinata alle merci acquistate tramite vendite a distanza, introdotta dal recente regolamento Ue 2026/2108 del 16 settembre 2026. Il primo è entrato in vigore dallo scorso 1° luglio, mentre la seconda sarà operativa dal 1° novembre 2026. Il documento, rivolto alle amministrazioni doganali e agli operatori economici, fornisce indicazioni pratiche su ambito applicativo, obblighi dichiarativi, soggetti responsabili del pagamento e trattamento Iva delle nuove misure.
La guida, innanzitutto, ricorda che il dazio temporaneo da 3 euro per articolo è stato introdotto dal regolamento Ue 2026/382 in sostituzione dell’esenzione doganale prevista fino a 150 euro di valore intrinseco delle spedizioni. La misura è applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 e riguarda le merci oggetto di vendite a distanza importate nell’Unione europea di valore intrinseco fino a 150 euro, indipendentemente dal regime Iva utilizzato e dal tipo di dichiarazione utilizzata. La Commissione dovrà inoltre valutare entro il 1° dicembre 2027 l’eventuale proroga del regime transitorio qualora il nuovo Customs data hub europeo non sia operativo nei tempi previsti. Il dazio si applica anche ai prodotti precedentemente esclusi dall’esenzione tariffaria, come l’alcol, i profumi e il tabacco, e non è più rilevante se le merci siano spedite o meno direttamente al destinatario.
Accanto al dazio temporaneo debutta la Union handling fee, prevista dall’articolo 20 del nuovo Codice doganale dell’Unione. La guida conferma che l’importo della tassa è fissato in 2 euro per articolo e che la sua entrata in vigore è attesa dal prossimo 1° novembre. A differenza del dazio da 3 euro, la tassa di gestione non ha carattere temporaneo e si applica a tutte le merci vendute a distanza, indipendentemente dal loro valore. Ciò significa che il contributo sarà dovuto anche per le spedizioni superiori alla soglia di 150 euro.
Il documento dedica ampio spazio alla definizione di “vendita a distanza”.
Tra i chiarimenti più rilevanti, quelli relativi agli operatori obbligati al pagamento. La responsabilità ricade in primo luogo sul dichiarante doganale, che può essere, nell’ordine, il titolare del regime Ioss, l’operatore che utilizza gli special arrangements, un rappresentante indiretto oppure, in casi residuali, qualsiasi altro soggetto che debba svolgere l’adempimento doganale.
Un’ulteriore precisazione riguarda gli “identificativi di prodotto” (Pid), che diventeranno obbligatori dal 1° novembre 2026 per le vendite a distanza relative a merci con valore intrinseco non superiore a 150 euro. L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità delle merci e contrastare con maggiore efficacia l’ingresso nel mercato europeo di prodotti non conformi alle norme di sicurezza e agli standard comunitari. Le informazioni richieste comprenderanno identificativi assegnati dai venditori online e dai produttori, permettendo alle autorità di ricostruire con maggiore precisione la catena di approvvigionamento e di estendere i controlli a prodotti analoghi che presentano profili di rischio simili.
Cosa cambia nel perimetro Iva
Sul fronte fiscale, la guida chiarisce che l’introduzione del dazio doganale temporaneo di 3 euro non modifica i regimi Iva già previsti per le spedizioni di valore fino a 150 euro, ossia Ioss, regime speciale e procedura ordinaria, e che il contributo di gestione dell’Unione (Union handling fee), applicato dalle autorità doganali per le vendite a distanza di beni importati, è considerato una spesa accessoria della cessione e pertanto rientra nella base imponibile Iva. Di conseguenza, l’imposta è dovuta anche su tale contributo.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/ Vai all’articolo originale

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