Una soluzione per chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali o non può utilizzarli, ma non vuole rinunciare alla comodità dei servizi online
La dichiarazione precompilata è a disposizione dei cittadini all’interno della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Per inviarla, ricordiamo, c’è tempo fino al prossimo 30 settembre per il modello 730 e fino al 2 novembre per il modello Redditi. Ogni contribuente può gestire la propria dichiarazione in autonomia, autenticandosi con Spid, Cie o Carta nazionale dei servizi, o in alternativa tramite soggetti autorizzati che “si sostituiscono” al dichiarante: per esempio una persona di fiducia o un rappresentante legale.
Ma quali soggetti possono essere abilitati?
Nel perimetro della dichiarazione dei redditi 2026 predisposta dall’Agenzia, è possibile operare non solo per sé stessi ma anche nella veste di persona di fiducia, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale, genitore o erede. In pratica, i “sostituti” si dividono in più tipologie: soggetti scelti dal contribuente per operare nell’ambito dei servizi online (persona di fiducia), rappresentanti per legge (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) o eredi di una persona defunta.
La logica è semplice: l’accesso resta personale (tramite Spid/Cie/Carta nazionale dei servizi oppure utilizzando le credenziali Entratel/Fisconline, se spettanti), ma il sostituto opera sulla posizione del soggetto rappresentato, purché preventivamente abilitato secondo le regole previste.
Nel 2026 alcune funzionalità si sono ampliate rispetto agli anni scorsi, soprattutto sul fronte degli eredi e della dichiarazione congiunta. In una serie di articoli mettiamo in fila tutte le informazioni utili: chi può operare, con quali abilitazioni, i passaggi da seguire.
Iniziamo dalla possibilità che ognuno ha di designare una persona di fiducia.
La persona di fiducia: l’aiutante “digitale” per chi non è pratico
La persona di fiducia è la soluzione pensata per chi non ha particolare dimestichezza con gli strumenti digitali e la navigazione in rete o è impossibilitato a farlo temporaneamente o stabilmente, ma non vuole rinunciare alla loro comodità. Per l’accesso ai servizi online, tra i quali la dichiarazione precompilata, l’Agenzia consente quindi di abilitare una persona di propria fiducia.
Ogni contribuente può designare una sola “persona di fiducia”. La stessa persona può essere scelta per questo compito da non più di tre persone e disabilitata al massimo tre volte in un anno solare.
Inoltre, la persona di fiducia deve agire al di fuori dell’eventuale attività professionale/imprenditoriale eventualmente esercitata.
Una volta abilitata, la persona designata accede con le proprie credenziali e sceglie se operare per sé o per il contribuente che l’ha autorizzata.
L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato, e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione. Se non si indica una scadenza, l’abilitazione è efficace fino al 31 dicembre dell’anno di attivazione.
Dal 2026 è operativa una nuova estensione. Da quest’anno, infatti, la persona di fiducia può trasmettere anche la dichiarazione congiunta; in questo caso è necessaria la preventiva abilitazione da parte di entrambi i soggetti (dichiarante e coniuge).
Poiché la persona di fiducia agisce su richiesta e nell’interesse di un’altra persona fisica, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.
Come richiedere l’abilitazione
Per abilitare (o disabilitare) la persona di fiducia, l’interessato deve presentare il modulo-pdf di richiesta. Una volta compilato e firmato, il modulo va trasmesso scegliendo una delle seguenti modalità:
- tramite la funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, all’interno della sezione “Il tuo profilo”
- in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (pec) inviato a una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate (gli indirizzi sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali”). L’invio deve avvenire dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure dall’indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di fiducia. L’invio del modulo dalla Pec della persona di fiducia deve essere espressamente autorizzato, barrando nel modulo l’apposita casella. Il modulo va sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine, corredata dalla copia del documento di identità del rappresentante
- presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. In tal caso il modulo va presentato in originale ed esibendo il proprio documento di identità
- tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità del rappresentato. A conclusione dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio pec o di posta elettronica ordinaria (e-mail) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato o, in alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata dalla copia del proprio documento di identità.
Solo se l’interessato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare la richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia.
In questi casi, la persona di fiducia deve recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo a cui vanno allegati una copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, oltre all’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal suo medico di medicina generale (medico di famiglia o suoi sostituti).
Se l’interessato è ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, legalmente autorizzato.
A tutela della riservatezza dei dati personali, le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile – pdf disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione alla tempistica: l’esito della richiesta di abilitazione, infatti, è comunicato al richiedente in tempo reale quando l’istanza è presentata tramite la funzionalità web disponibile in area riservata, mentre negli altri casi arriva entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
Inoltre, se la documentazione è stata presentata in allegato a un messaggio pec, l’esito sarà comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo Pec del mittente.
Come si opera concretamente: i passaggi chiave
Una volta in possesso dell’abilitazione, il sostituto può effettuare le operazioni necessarie per conto del soggetto sostituito, seguendo una procedura che è comune per le persone di fiducia, per i genitori di figli minori, gli eredi, i tutori, gli amministratori, i curatori:
- autenticazione in area riservata con Spid/Cie/Carta nazionale dei servizi (o credenziali Entratel/Fisconline, se titolati)
- scelta del profilo/ruolo tramite la funzione “Cambia utenza” inserendo il codice fiscale del rappresentato (ma per l’erede si seleziona l’accesso in qualità di erede senza effettuare il cambio utenza)
- accesso al servizio “dichiarazione precompilata”, con la possibilità quindi di consultare i dati disponibili, scegliere il modello, modificarlo/integrarlo e infine inviarlo tramite applicazione web
Per utilizzare tutte le funzionalità del servizio web (e ricevere assistenza/comunicazioni), la Guida alla dichiarazione precompilata 2026 richiama la necessità di registrare un indirizzo e-mail valido nella sezione “Contatti” dell’area riservata.
Ricordiamo, infine, che il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf, a un professionista abilitato o, qualora debba presentare il modello Redditi persone fisiche, ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Continua
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/ Vai all’articolo originale

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